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Regolamento europeo sull’AI: cosa vi riguarda davvero

Il regolamento europeo sull’AI non vieta quasi nulla di ciò che una PMI fa davvero con l’AI. Chiede di sapere cosa si usa, di dirlo, e di conservare una traccia. Ecco cosa si applica, da quando, e cosa cambia in concreto.

8 settembre 20266 min di letturaDi Sébastien Joumel
Utilizzatori, non fornitoriLa maggior parte delle imprese è « deployer » ai sensi del regolamento, non fornitore. Gli obblighi più pesanti non le riguardano — tre invece sì, e già oggi.

Le date, senza commento

Il regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per fasi:

  • 2 febbraio 2025 — divieto delle pratiche inaccettabili (punteggio sociale, sfruttamento di vulnerabilità, riconoscimento delle emozioni sul lavoro…) e obbligo di alfabetizzazione all’AI per il personale che usa questi sistemi.
  • 2 agosto 2025 — obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali ed entrata in funzione delle autorità nazionali.
  • 2 agosto 2026 — applicazione generale, compresi i sistemi ad alto rischio dell’allegato III (lavoro, istruzione, accesso a servizi essenziali, credito…).
  • 2 agosto 2027 — sistemi ad alto rischio integrati in prodotti già regolamentati.

Queste date sono pubbliche e verificabili. Ciò che richiede un parere è capire in quale casella ricade il vostro uso — e quel parere lo dà il vostro consulente, non noi.

Deployer o fornitore: la distinzione che cambia tutto

Se usate un modello del mercato per smistare le richieste in arrivo, siete deployer. Se vendete un prodotto che incorpora un sistema di AI con il vostro marchio, siete fornitori — ed ereditate quasi tutti gli obblighi.

Il confine si sposta più in fretta di quanto si creda: un agente che mostrate ai vostri clienti con il vostro nome vi avvicina al secondo caso. È una domanda da porre prima di costruire, non dopo.

Il regime normativo non si sceglie a fine progetto. Si sceglie quando si decide chi vede l’agente.

I tre obblighi che toccano quasi tutti

Dire che è una macchina

Un sistema che interagisce con una persona deve farglielo sapere, salvo evidenza. Un contenuto generato destinato al pubblico deve essere riconoscibile come tale. È una riga nell’interfaccia e una menzione nelle pagine.

Formare chi lo usa

L’alfabetizzazione all’AI è esigibile da febbraio 2025. In pratica: chi usa l’agente sa cosa fa, cosa non fa, e quando deve verificare. Mezza giornata fatta bene vale più di un codice di dieci pagine.

Conservare una traccia

Chi ha attivato cosa, su quale dato, con quale risultato. Il registro non è solo un obbligo potenziale: è ciò che permette di rispondere a un cliente, a un dipendente o a un revisore senza ricostruire a memoria.

Cosa ne facciamo, in concreto

In una rilevazione bastano tre domande per inquadrare un sistema: decide qualcosa su una persona? parla a un cliente con il vostro marchio? tocca un ambito dell’allegato III?

Tre no: l’argomento sta in una pagina. Un sì: non partiamo da quel sistema — apriamo prima quello che non pone la domanda, e prepariamo il fascicolo dell’altro con il vostro consulente.

È anche per questo che tre limiti sono scritti in ogni nostro preventivo: nessun rifiuto automatizzato, nessun parere legale, nessuna pubblicazione senza rilettura umana nominata. Non vengono dal regolamento — lo rendono solo più semplice da rispettare.

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Prima chiamata — quindici minuti

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